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Guida · regole

Pubblicità sanitaria: cosa può comunicare uno studio medico online

Un medico può avere un sito, una scheda Google, un profilo social e fare campagne. Ma la comunicazione sanitaria ha regole sue, diverse da quelle di un negozio. Questa guida le mette in fila con le fonti e le traduce in scelte pratiche.

Aggiornata il 15 Ottobre 2026

In breve

In Italia la comunicazione degli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie e delle strutture sanitarie private deve essere informativa: la Legge 145/2018 (art. 1, comma 525) ammette solo le informazioni previste dall’art. 2 del D.L. 223/2006, funzionali alla sicurezza dei trattamenti, senza elementi promozionali o suggestivi. Il Codice di deontologia medica (artt. 55-57) chiede un’informazione veritiera, prudente e non ingannevole. Si possono comunicare titoli, specializzazioni, prestazioni, caratteristiche del servizio e onorari; vanno evitate promesse di risultato, comparazioni e toni commerciali.

  • Si informa, non si promuove: cosa fai, come, dove, a quali condizioni.
  • Titoli, specializzazioni, prestazioni, orari e onorari si possono comunicare.
  • Promesse di guarigione, prima e dopo suggestivi, sconti a tempo e confronti con colleghi no.
  • La verifica deontologica spetta all’Ordine territoriale: in caso di dubbio si chiede a lui.
  • Questa pagina è informativa e non sostituisce un parere legale.
01 - Le fonti

Le regole, in breve.

Fonte Cosa dice, in sintesi
D.L. 223/2006, art. 2 (decreto Bersani) Ha consentito la pubblicità informativa dei professionisti su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio e compensi, secondo criteri di trasparenza e veridicità.
Legge 145/2018, art. 1, comma 525 Le comunicazioni informative di strutture sanitarie private e iscritti agli albi possono contenere solo le informazioni dell’art. 2 del D.L. 223/2006, funzionali alla sicurezza dei trattamenti, escluso qualsiasi elemento promozionale o suggestivo.
Legge 145/2018, comma 536 Affida la vigilanza sulle comunicazioni informative sanitarie anche ad AGCOM, su segnalazione degli Ordini.
Codice di deontologia medica, art. 55 Informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche, senza alimentare aspettative o timori infondati.
Codice di deontologia medica, art. 56 Pubblicità informativa sanitaria veritiera, corretta, non equivoca, ingannevole o denigratoria, per una scelta libera e consapevole del paziente. La verifica è dell’Ordine territoriale.
Codice di deontologia medica, art. 57 Divieto per il medico di dare il proprio patrocinio a pubblicità promozionali di prodotti commerciali.

Altre professioni sanitarie hanno codici deontologici propri, con principi simili. Testi completi sul portale della FNOMCeO e sui siti degli Ordini provinciali.

02 - In pratica

Cosa scrivere e cosa evitare.

Tema Si può Meglio evitare
Chi sei Titoli, specializzazioni, iscrizione all’albo, formazione verificabile Titoli non riconosciuti, superlativi come “il migliore” o “il più esperto”
Prestazioni Cosa sono, come si svolgono, durata, preparazione, strumenti usati Promesse di risultato o di guarigione, tempi di risultato garantiti
Prezzi Onorari e condizioni, in modo trasparente Sconti a tempo, “offerte”, prestazioni gratuite come richiamo
Immagini Foto dello studio, del team, degli strumenti Prima e dopo suggestivi, immagini che creano aspettative
Pazienti Recensioni spontanee sulla scheda Google, risposte neutre Testimonianze sui risultati clinici, risposte con dettagli sanitari
Colleghi Collaborazioni, rete di invio, strutture convenzionate Confronti con altri professionisti o strutture
Novità Tecniche validate, descritte con prudenza Terapie non validate presentate come soluzioni
03 - Canali

Social, recensioni e campagne.

Social. Valgono le stesse regole del sito. La FNOMCeO ha pubblicato nel 2023 raccomandazioni sull’uso di social, email e messaggistica da parte dei medici: contenuti informativi, separazione tra profilo personale e professionale, nessun consulto clinico in pubblico.

Recensioni. Si possono chiedere a tutti allo stesso modo, senza incentivi. Nelle risposte non si conferma che chi scrive è un paziente e non si citano dati sanitari: la riservatezza resta un obbligo del medico.

Campagne a pagamento. Google e Meta hanno anche regole proprie per gli annunci sanitari. Il testo dell’annuncio segue gli stessi criteri informativi del sito.

04 - Con Medaid

Come lavoriamo noi.

Regole scritte nel sistema

I contenuti nascono già senza promesse, prima e dopo, comparazioni, sconti o testimonianze cliniche.

Approvazione obbligatoria

Nessun contenuto esce senza la tua approvazione. La responsabilità deontologica resta del professionista: per questo decidi tu.

Niente consigli clinici

Gli articoli spiegano prestazioni e percorsi, non danno indicazioni di diagnosi o terapia al singolo paziente.

Domande frequenti

Le domande che ci fanno.

Un medico può fare pubblicità?+

Sì, in forma informativa: titoli, specializzazioni, prestazioni, caratteristiche del servizio e onorari, in modo veritiero e non ingannevole. La Legge 145/2018 esclude gli elementi promozionali o suggestivi.

Posso pubblicare i prezzi delle visite sul sito?+

Gli onorari rientrano tra le informazioni che si possono comunicare, in modo trasparente. Da evitare sconti a tempo e offerte usate come richiamo.

Posso pubblicare le recensioni dei pazienti sul sito?+

È un tema delicato: testimonianze sui risultati clinici sono da evitare. Le recensioni spontanee sulla scheda Google restano dove sono. In caso di dubbio chiedi al tuo Ordine.

Chi controlla la pubblicità sanitaria?+

La verifica deontologica spetta all’Ordine territoriale. La Legge 145/2018 coinvolge anche AGCOM, su segnalazione degli Ordini. Per gli aspetti di pubblicità ingannevole resta competente anche l’AGCM.

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